
Con una recente sentenza, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia ha statuito che, ove la sospensione dell’esecuzione di lavori pubblici non sia imputabile al RUP, quest’ultimo non possa essere chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità amministrativa, dell’esborso corrisposto dalla Stazione committente all’appaltatore a titolo di risarcimento dei danni.
In particolare, nel caso sottoposto all’attenzione del Giudice contabile, durante la fase di esecuzione del contratto di appalto erano stati proposti una pluralità di giudizi amministrativi che avevano alterato la normale dinamica dello svolgimento del rapporto contrattuale in essere tra la parte pubblica e quella privata.
Di questa alterazione, però, non potrebbe essere ritenuto responsabile il RUP, nei confronti del quale, dunque, non sussisterebbero i presupposti per un’azione di responsabilità erariale nè sotto il profilo dell’elemento soggettivo della colpa grave nè di quello, oggettivo, del nesso di causalità tra la sua condotta di servizio e il danno.
Il giudizio intrapreso dalla competente Procura contabile si è quindi concluso con l’assoluzione del RUP.