Con una recente sentenza, la Sezione Lavoro del Tribunale di Livorno ha accolto il ricorso patrocinato dallo Studio Lessona con cui un dirigente pubblico ha domandato il risarcimento del danno da perdita di chance per non avergli il datore di lavoro, in un arco temporale di alcuni anni, assegnato gli obiettivi individuali annuali ai fini del conseguimento della retribuzione di risultato.
Aderendo alle tesi prospettate dallo Studio, il Tribunale – dopo aver confermato che “gli obiettivi individuali che l’Ente deve assumere come elemento di valutazione al fine del conseguimento della retribuzione di risultato rientrano tra le attività ordinarie ed istituzionali dell’Ente stesso” – ha riconosciuto l’obbligo del Comune di dare attuazione alle disposizioni della contrattazione collettiva relative alla retribuzione di risultato e, conseguentemente, la doverosità dell’assegnazione degli obiettivi individuali ai fini del conseguimento, da parte del dipendente, di tale componente retributiva.
Nel fare ciò il Tribunale ha condivisibilmente evidenziato che, pur costituendo la retribuzione di risultato un trattamento accessorio della retribuzione dei dirigenti, l’Amministrazione non ha facoltà di decidere se istituire o meno tale voce retributiva, dovendo porre il dirigente nella condizione di conseguire potenzialmente detto emolumento, la cui concreta erogazione sarà poi rimessa all’effettivo raggiungimento degli obiettivi conferitigli dal datore di lavoro.
Non avendo l’Ente operato in tal senso, è sorto nella sfera giuridica del dipendente un diritto al risarcimento del danno da perdita di chance.