SCIA consolidata? Per superarla serve l’autotutela

L’ archiviazione con esito favorevole della pratica edilizia disposta dal Comune a seguito dell’inoltro da parte dell’istante delle integrazioni richieste dal Comune in sede di sospensione del procedimento segna il consolidamento della S.C.I.A. rispetto all’esercizio dei poteri inibitori di cui l’amministrazione dispone ai sensi dell’art. 145 co. 6 della legge regionale toscana n. 65/2014.

Ciò anche nel caso di procedimento di S.C.I.A. presentata per il restauro e risanamento conservativo di un ex fienile con mutamento di destinazione d’uso da magazzino in residenziale in ambito vincolato ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004 in quanti i poteri di verifica della SCIA attengono anche alla verifica della compatibilità paesaggistica dei lavori, essendo il Comune chiamato ad accertare, in sede di controllo sulla S.C.I.A., l’esistenza degli atti di assenso relativi ai vincoli ambientali, paesaggistici o culturali eventualmente esistenti; il che implica, a monte, la valutazione circa la obiettiva necessità di quegli atti di assenso nel caso concreto anche ai fini della dell’applicabilità dell’art. 149 del D. Lgs. 42/2004.

La successiva attività provvedimentale del Comune, in ipotesi volta a superare il perfezionamento, anche sotto l’aspetto paesaggistico del titolo, dovrà pertanto atteggiarsi ad autotutela, con la necessaria motivazione relativa a tuitti gli aspetti indicati nell’art. 21 nonies della L. 241/1990.

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