La mancata iscrizione sul casellario ANAC della esclusione da gara d’appalto non esula dall’obbligo dichiarativo in sede di gara successiva.

Il TAR Toscana, anche in accoglimento delle difese svolte dallo Studio Legale Lessona, ha respinto il ricorso proposto da una società che era stata esclusa da una gara d’appalto per mancanza dei requisiti soggettivi di moralità.

Tra le censure proposte, la società ricorrente aveva sostenuto che l’esclusione subita nell’ambito di una precedente gara non avrebbe formato oggetto di obbligo dichiarativo in sede di procedura successiva perché la vicenda non era stata iscritta nel casellario ANAC, avendo l’Autorità archiviato il relativo procedimento.

Viceversa, il TAR Toscana, pur dichiarandosi consapevole della sussistenza, sul punto, di orientamenti non univoci della giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto di far propria la tesi secondo la quale la mancata iscrizione sul casellario ANAC non rende inutilizzabile l’informazione, in sè ed in via autonoma, dalla Stazione Appaltante.

Il ragionamento che porta a tale conclusione, come spiegato dal Consiglio di Stato che si è anch’esso pronunciato nello stesso senso (sent. Sez. V, 22 luglio 2019, n. 5171), è correlato alla necessità di ribadire che gli operatori economici partecipanti alle gare hanno l’obbligo di fornire tutte le informazioni potenzialmente rilevanti per il giudizio di affidabilità rimesso alla Stazione Appaltante, comprese quelle che non risultino iscritte nel Casellario informatico di ANAC.

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