Sulla impugnazione dei pareri di precontenzioso resi da A.N.A.C.

Con una recente sentenza il Consiglio di Stato ha fatto chiarezza sulla questione della autonoma lesività dei pareri di precontenzioso resi da A.N.A.C. e, dunque, sulla loro impugnabilità .

Il Collegio, nel respingere l’ eccezione di inammissibilità dell’impugnativa sollevata da A.N.A.C., che qualificava il suo parere come un mero avviso interpretativo reso nell’ambito del generale potere di vigilanza, ha ricordato come i pareri di precontenzioso possano essere di due tipi: vincolanti e non vincolanti. Mentre i primi sono immediatamente lesivi e quindi autonomamente impugnabili, i secondi, avendo carattere di manifestazione di giudizio, diventano lesivi solo quando sono posti a base delle determinazioni provvedimentali adottate dalle Amministrazioni. In questo secondo caso, il parere potrà essere contestato unitamente al provvedimento finale, di cui costituisce atto presupposto.

In applicazione di questi principi, il Supremo Collegio ha ritenuto che è pienamente ammissibile l’impugnazione di un parere non vincolante quando una Stazione Appaltante, sul convincimento di non potersene discostare, lo abbia trasfuso in un suo provvedimento di eslusione da una procedura di gara.

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