Sulla natura pubblica delle strade: l’uso prolungato può prevalere sull’assenza di titoli formali?

Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato si è pronunciato su un ricorso avente ad oggetto l’annullamento di un’ordinanza comunale di rimozione di alcuni massi abusivamente collocati su una strada di campagna, in cui il controinteressato è stato difeso dallo studio Lessona.

L’ordinanza era stata fondata sull’articolo 378 della Legge n. 2248/1865 (All. F) che consente all’amministrazione di esercitare un potere di autotutela per rimuovere indebite occupazioni di beni demaniali, anche senza un accertamento formale della proprietà pubblica.

Ad avviso del Consiglio di Stato, per qualificare una strada come “pubblica” è sufficiente accertare l’uso pubblico, protratto nel tempo e non sporadico, da parte di una collettività indistinta di persone (c.d. iure servitutis publicae) e l’idoneità della strada a soddisfare esigenze di interesse generale. Non è necessaria la prova formale della proprietà pubblica, in quanto l’uso prolungato nel tempo è sufficiente a legittimare l’intervento amministrativo​ né è necessario che la strada sia inserita nell’ elenco delle strade pubbliche considerata la sua natura meramente dichiarativa.

In altri termini, sussistendo i presupposti appena richiamati, si ha una sorta di presunzione di uso pubblico.

Il Consiglio di Stato, accogliendo le tesi del Comune e del controinteressato, ha quindi respinto l’appello e confermato la legittimità dell’ordinanza comunale e dell’esercizio dei poteri di autotutela nonché definitivamente accertato la natura pubblica della strada.

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