Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha confermato un importante principio di diritto in materia di estensione automatica della domanda attorea al terzo chiamato in causa nei giudizi di responsabilità ex art. 1669 c.c. per rovina e gravi difetti dell’opera riguardanti un complesso condominiale.
Nel caso di specie, un gruppo di condomini, proprietari di diversi appartamenti locati in un complesso edilizio di nuova costruzione, aveva citato in giudizio la società appaltatrice per i gravi difetti emersi negli immobili acquistati e quest’ultima, respingendo ogni addebito, aveva a sua volta chiamato in causa il progettista e il direttore dei lavori, sostenendo che eventuali responsabilità dovessero ricadere su di loro.
Tali professionisti, condannati con la sentenza di appello, avevano quindi proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, eccependo che la domanda attorea non avrebbe potuto essere estesa automaticamente ai terzi chiamati in causa.
La Cassazione -accogliendo la tesi prospettata dagli Avv.ti Belli e D’Amora- ha respinto tale posizione affermando che in tema di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. per rovina e gravi difetti dell’opera la chiamata in causa del progettista e del direttore dei lavori da parte dell’appaltatore convenuto in giudizio, effettuata non solo a fini di garanzia ma anche per rispondere della pretesa dell’attore, comporta che la domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza da parte dell’attore, si possa estendere automaticamente al terzo, trattandosi di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico.
Nell’ambito della stessa fattispecie, la Cassazione ha altresì riconosciuto come -diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti in Cassazione- a nulla rileva che soltanto alcuni dei condomini, in secondo grado, abbiano impugnato incidentalmente la statuizione della sentenza di primo grado che aveva escluso l’estensione della domanda attorea, in quanto non risulta possibile predicare il passaggio in giudicato della pronuncia per le parti non appellanti incidentali vittoriosi in primo grado.
Infatti, la Cassazione -accogliendo ancora una vola la tesi prospettata dallo Studio Legale Lessona- ha riconosciuto come la peculiare natura del condominio e la sussistenza del principio della “rappresentanza reciproca”, in forza del quale ciascun condomino può agire, anche in sede di impugnazione, a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi se, da un lato, esclude che la sentenza pronunciata primo grado possa passare in giudicato nei confronti dei condomini non appellanti in secondo grado, dall’altro, fa sì che gli effetti favorevoli della sentenza di primo grado, si possano estendere anche ai condomini “non appellanti” se resa in accoglimento dell’impugnazione incidentale proposta dagli altri condomini.
