Sull’importanza degli accordi contrattuali nell’ambito dell’approvazione dei Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi

Con una recente sentenza il T.A.R. Toscana si è pronunciato in materia di silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.

La vicenda trae origine da un ricorso promosso da una società di estrazione del marmo (assistita dallo studio Lessona) contro un’Amministrazione comunale. Come noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, 114 e 239 bis della legge regionale Toscana n. 65/2014, a decorrere dal 31 dicembre 2019, nell’ambito dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane, come identificati dal piano paesaggistico regionale, le nuove attività estrattive, così come il rilascio di proroghe delle autorizzazioni, sono subordinate all’approvazione dei Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi (PABE). In questo contesto normativo, il Comune aveva richiesto alla società proprietaria di una cava ricompresa all’interno di un bacino estrattivo la sottoscrizione di un accordo di programma con il quale l’Ente assumeva, tra l’altro, l’impegno a “redigere, adottare ed approvare” il PABE per il bacino estrattivo di riferimento a fronte della corresponsione da parte della società di una somma di denaro a titolo di contributo per le spese di procedimento necessarie per addivenire alla redazione e approvazione di detto piano.

Nonostante l’impegno assunto e l’avvenuta corresponsione da parte della società del contributo economico, l’Amministrazione comunale non ha provveduto all’approvazione del Piano, impedendo, quindi, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva.

La società, dopo aver formalmente diffidato l’Amministrazione comunale, ha adito il giudice amministrativo per veder accertato l’inadempimento del Comune agli obblighi assunti con l’accordo integrativo e la conseguente condanna dello stesso a provvedere all’approvazione del PABE.

Il T.A.R. ha accolto il ricorso riconducendo il rispetto degli impegni assunti con l’accordo di programma all’adempimento contrattuale di cui all’art. 1372 c.c. ed ha pertanto condannato l’Amministrazione comunale a provvedere all’approvazione del Piano nel termine di 120 giorni dalla sentenza. Il Tar, peraltro, ha contestualmente nominato anche un commissario ad acta individuato nel Responsabile di settore del Genio Civile Toscana Nord – Direzione Difesa del suolo e protezione civile della Regione Toscana per l’ipotesi di ulteriore inerzia da parte dell’Amministrazione comunale.

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