Si può impiegare in modo continuativo un immobile per attività ricreative compatibilmente con la locazione turistica breve?

Con una recente sentenza il Consiglio di Stato ha chiarito un importante principio in tema di destinazione d’uso di immobili.

Il caso riguardava una villa usata sistematicamente e in modo continuativo per attività di ricezione turistica che causavano un generale degrado della zona e determinavano immissioni acustiche intollerabili per i residenti della zona. Questi ultimi, pertanto, avevano segnalato al Comune tale utilizzo, incompatibile con la destinazione d’uso residenziale dell’immobile e, quindi, l’Ente aveva ordinato ai proprietari della villa di conformare l’attività esercitata alla locazione per finalità turistica breve. I residenti, tuttavia, non erano soddisfatti e avevano impugnato il provvedimento lamentando che occorreva imporre una destinazione d’uso turistico/ricettiva e, in particolare, avevano eccepito un grave difetto d’istruttoria relativamente ai servizi realmente prestati nella struttura

In primo grado i ricorrenti erano risultati vittoriosi e i proprietari della struttura avevano proposto appello. Il Consiglio di Stato ha confermato che l’uso dell’immobile per eventi rumorosi e ripetuti comporta una trasformazione urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso da residenziale a turistico-ricettiva. Questa trasformazione, se non autorizzata, è considerata illegittima e richiede il ripristino della destinazione originaria, in linea con l’art. 23 ter del d.P.R. n. 380/2021. In altri termini la S.C., sottolineando che la destinazione d’uso è essenziale per garantire che gli edifici siano utilizzati in modo coerente con il piano urbanistico, ha statuito che una locazione breve turistica non può includere attività rumorose e ricreative con impatti sulla quiete pubblica.

Inoltre, ha sottolineato ancora il Consiglio di Stato, il ripristino della destinazione originaria è necessario anche alla luce del mancato rispetto normativa materia di inquinamento acustico e, in particolare, della legge n. 447 del 1995 (c.d. Legge quadro sull’inquinamento acustico) volta a tutelare l’ambiente e la salute pubblica.

Pertanto, il Consiglio di Stato, richiamando i provvedimenti comunali sopravvenuti e modificativi del quadro giuridico originario, ha dichiarato improcedibile il ricorso della società. Infatti, nelle more del processo, il Comune, ritenendo di non poter più considerare la locazione turistica come breve e confermando l’obbligo di rispettare la destinazione residenziale, aveva emesso ulteriori provvedimenti di divieto e l’ordinanza di ripristino.

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