Con una recente sentenza il Consiglio di Stato, confermando la sentenza già pronunciata dal TAR Toscana, ha stabilito che nel caso dell’installazione di una stazione radio base, l’autorizzazione implicita tramite silenzio-assenso non può formarsi in mancanza di una istruttoria che esamini tutti i profili previsti dalla legge.
La vicenda nasceva da un ricorso presentato da alcuni proprietari di un immobile del centro storico fiorentino, assistiti dallo Studio Lessona, a seguito dell’installazione, sul tetto di un edificio vicino, di un ripetitore di telefonia mobile da parte di una società di telecomunicazioni. In particolare, i ricorrenti lamentavano il fatto che l’antenna ostacolasse la visuale panoramica degli appartamenti e compromettesse il valore estetico e commerciale delle unità immobiliari di loro proprietà.
In primo grado il T.A.R. ha annullato il permesso di costruire per l’installazione dell’antenna, concesso tramite silenzio-assenso, riscontrando gravi carenze istruttorie. La compagnia telefonica ha quindi impugnato la decisione dinanzi al Consiglio di Stato che ha confermato quanto statuito in primo grado: la Società aveva provveduto all’installazione ritenendo già formata l’autorizzazione tacita prevista dall’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche). Il Giudice Amministrativo ha affermato che il provvedimento tacito non poteva ritenersi formato a causa del grave difetto di istruttoria, principalmente legato al fatto che sia nella valutazione paesaggistica sia nell’istruttoria tecnica, non è stato acquisito il necessario elaborato grafico completo con rappresentazioni dai 18 punti di belvedere ufficialmente riconosciuti, al fine di garantire una visione completa dell’impatto visivo dell’opera, previsto dal Regolamento edilizio comunale.
Nel caso di specie la documentazione presentata non includeva tali visuali dai punti di belvedere, mancando quindi una approfondita valutazione sull’impatto effettivo che l’installazione avrebbe avuto sulla vista della cupola di Brunelleschi e del contesto monumentale circostante. Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’assenza di questa documentazione, costituendo una base istruttoria insufficiente, ha finito per rendere inadeguate al rilascio del titolo sia la valutazione paesaggistica che quella della Soprintendenza.
