È sanabile la mancata separata indicazione dei costi della manodopera nell’offerta di gara?

Con una recente sentenza il T.A.R. Toscana ha stabilito che la mancata separata indicazione dei costi della manodopera, così come quelli relativi alla sicurezza nell’offerta di gara, comporti l’esclusione dell’impresa. Si tratta di una omissione che non può essere sanata con la procedura di soccorso istruttorio né con giustificativi presentati in sede di verifica di congruità dell’offerta.

La fattispecie da cui ha avuto origine la controversia è molto articolata e ha riguardato un appalto di gestione del servizio di ristorazione scolastica. Il Giudice ha accolto la tesi della stazione appaltante e dell’amministrazione committente, entrambe difese dallo Studio Lessona.

La Corte ha affermato – sottolineando in tal senso la chiarezza degli artt. 95, comma 1, e 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023 – che l’operatore economico “ragionevolmente informato e normalmente diligente” debba essere a conoscenza dell’obbligo di dichiarare i costi della manodopera e della sicrezza. Pertanto, è irrilevante il fatto che l’onere di indicare i suddetti costi separatamente non venga specificato nella documentazione della gara d’appalto, così come è ininfluente la circostanza per cui l’esclusione non sia espressamente richiamata dal bando o dal capitolato (ipotesi peraltro non ricorrenti nel caso di specie).

I costi della sicurezza e della manodopera devono essere indicati con precisione e non possono essere contemplati in modo generico o ricostruiti in via postuma, in sede di verifica di congruità, attraverso la eventuale dimostrazione che l’indicazione era comunque compresa “nell’offerta economica […] anche se non espressamente indicata”.

Costituiscono eccezione a tale principio i casi in cui “la legge di gara contenga disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da ingenerare confusione nel concorrente, nonché di modelli predisposti dalla stazione appaltante in modo tale da rendere materialmente impossibile” il loro effettivo inserimento. Solo in questi casi (tra i quali non rientra quello in esame), in virtù del legittimo affidamento, “deve essere consentita una sanatoria o meglio una rettifica postuma del dato mediante soccorso istruttorio oppure giustificativi in sede di giudizio di anomalia”.