Con una recente sentenza, il T.A.R. toscana si è occupato di una questione riguardante l’adozione da parte di un Comune della variante per l’aggiornamento del piano strutturale e del nuovo piano operativo. Con l’obiettivo di ridurre l’impiego di suolo e contenerne ulteriori consumi nei territori peri urbani, era stato previsto il divieto di attività commerciali nell’area individuata.
Una società interessata da tale provvedimento aveva proposto ricorso e, in tale occasione, il giudice ha dichiarato che, sebbene l’impugnativa dell’adozione dello strumento urbanistico fosse irricevibile per tardività, le analoghe censure proposte avverso la deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico e le deliberazioni di controdeduzione alle osservazioni erano “pienamente apprezzabili”.
Nel merito, quindi, la Corte ha affermato che la pubblica amministrazione avesse “piena discrezionalità […] di imprimere ad una determinata zona un certo regime urbanistico-edilizio”. Le osservazioni degli interessati rappresentano un mero apporto collaborativo e, pertanto, non danno luogo a peculiari aspettative né oneri di dettagliate motivazioni in caso di rigetto. Il piano strutturale, ha concluso il T.A.R., è in perfetta armonia con la disciplina paesaggistica del P.I.T. della Regione e risulta idoneo a perseguire la scelta programmatoria.