Con una recente decisione, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al diritto al risarcimento del danno in caso di violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
Con la sentenza in commento, i Giudici di legittimità hanno chiarito che il soggetto che abbia subito un danno in conseguenza di un trattamento dei suoi dati contrario alle norme del G.D.P.R. e di quelle nazionali di recepimento abbia diritto ad ottenere il risarcimento di qualunque danno occorsogli, anche di lesioni marginali ma cionondimeno effettive.
Inoltre, la Corte ha precisato che il titolare del trattamento è tenuto a rispondere del danno causato anche per il fatto colposo dei propri dipendenti, chiarendo altresì che, ai fini dell’esonero della sua responsabilità, non è sufficiente che si sia attivato per rimuovere i dati esposti illecitamente, dovendo invece dimostrare che l’evento dannoso non gli sia in alcun modo imputabile.
Per tutte queste ragioni, dunque, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da una Amministrazione comunale che era stata condannata dal Giudice di merito a risarcire i danni cagionati ad una propria dipendente in conseguenza dell’avvenuta pubblicazione per errore di suoi dati personali sull’albo pretorio.