Legittima l’ingiunzione di pagamento ex R.D. 639 del 1910 per crediti di natura privatistica

Con una recente sentenza, la Corte d’Appello di Firenze, accogliendo le argomentazioni dello Studio Lessona, ha riconosciuto la legittimità dell’emissione di un’ingiunzione di pagamento da parte di un Comune ai sensi della legge n. 639 del 1910 senza la necessità della previa acquisizione di un titolo esecutivo di natura giudiziale da parte dell’ente stesso.

A seguito della riforma della sentenza del TAR Toscana con cui era stato condannato a versare alcune somme alla società ricorrente, il Comune – difeso dallo Studio Lessona – aveva emanato un atto di ingiunzione di pagamento in virtù del R.D. n. 639 del 1910 per ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato. In tutta risposta, la società ricorrente proponeva opposizione, sostenendo che il credito vantato dall’ente fosse inesigibile mancando nella decisione del Consiglio di Stato il capo relativo alla condanna della società alla restituzione delle somme pagate. A fronte dell’accoglimento dell’opposizione presentata dalla parte attrice, il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado, trovando finalmente soddisfazione in appello.

La Corte d’Appello di Firenze ha infatti affermato che l’ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639 del 1910 rappresenta un atto di natura complessa, unilateralmente formato dall’amministrazione nell’esercizio di un peculiare potere di auto-accertamento, ha valore di titolo esecutivo ed è perfettamente idonea a innescare l’esecuzione coattiva, senza la necessità di un provvedimento amministrativo autonomo che accerti e quantifichi il debito preliminarmente né di un titolo esecutivo di natura giudiziale.

Il Giudice del gravame ha ritenuto altresì il credito certo e liquido, ma anche esigibile, dal momento che la società avrebbe dovuto procedere alla restituzione delle somme indebitamente ricevute già in forza della sentenza del Consiglio di Stato.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte d’Appello ha quindi respinto l’opposizione all’ingiunzione di pagamento.