Sull’onere probatorio in tema di ICI

In materia di contributo di bonifica, la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sez. 8, con la sentenza n. 2204 del 10 dicembre 2018, ha ribadito che la Commissione ritiene non è ravvisabile il vizio di carenza di motivazione dell’atto impositivo perché nella parte introduttiva dell’invito al pagamento impugnato vengano richiamati gli atti amministrativi presupposti (seppur non allegati né riprodotti, ma con indicazione specifica degli estremi di pubblicazione). La mancata allegazione di tali atti non viola l’art. 7 comma 1 Legge 212/2000 (statuto del contribuente) in quanto l’indicazione contiene comunque tutti gli elementi per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione sia pure “per relationem” ad altro atto che costituisce il presupposto dell’imposizione. Di tali atti sono stati indicati gli estremi relativi alla pubblicazione consentendo al contribuente di acquisirne agevolmente copia.