Responsabilità del venditore che sia anche costruttore del bene compravenduto

Il Tribunale di Siena ha accolto la richiesta di risarcimento danni formulata da un privato nei confronti di una società che aveva prima costruito e poi venduto la villetta oggetto del contratto e che era risultata affetta da alcuni vizi quali umidità, rottura di muretti e pavimenti esterni, malfunzionamento dell’impianto di adduzione del gas.

A tal fine, la sentenza afferma il principio per il quale il venditore risponde ai sensi dell’art. 1669 c.c. anche laddove pur non avendo materialmente eseguito i lavori (in concreto subappaltati ad imprese terze) se ne sia comunque assunto la responsabilità nei confronti dell’acquirente.

Inoltre, il Tribunale di Siena ha riconosciuto la natura di vizi gravi legittimanti l’azione ex art. 1169 c.c. anche dei richiamati problemi di umidità, di rottura di muretti e pavimenti esterni, di malfunzionamento dell’impianto di adduzione del gas.

 La sentenza ha infine affermato il principio in base al quale quando tali problematiche rendono l’immobile di fatto non abitabile, il danno da risarcire deve comprendere oltre ai ripristini ed al suo minor valore, anche il ristoro del danno conseguente al suo mancato sfruttamento e/o utilizzo per tutto il tempo in cui non è stato abitabile. Il giudizio è stato patrocinato dall’Avv. Tullio D’Amora.