È legittima la scelta della stazione appaltante di non aggiudicare la gara all’unico concorrente in caso di “offerta non conveniente”?

Con una recentissima sentenza, il Consiglio di Stato ha stabilito la piena legittimità della stazione appaltante di non aggiudicare la gara a nessun proponente nel caso in cui l’offerta non risulti conveniente.

Nel caso di specie alla cui gara aveva partecipato un solo operatore che aveva offerto un rialzo minimo rispetto al canone concessorio e soltanto una proposta migliorativa sull’offerta tecnica, a fronte delle sette proposte previste dalla legge di gara. Ritenendo l’offerta non conveniente, la stazione appaltante aveva optato per la non aggiudicazione della gara e tale determinazione è stata impugnata dall’operatore, risultato soccombente sia innanzi al T.A.R. che al Consiglio di Stato.

Il giudice d’appello ha statuito, infatti, che la decisone della stazione appaltante rappresenta un diritto previsto dall’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016: la norma, infatti, stabilisce che “le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto”. Il concetto di convenienza, ha sottolineato ancora il Consiglio di Stato, è connotato da ampi margini di discrezionalità della stazione appaltante, che deve fare fronte alle proprie esigenze e contemporaneamente tutelare l’interesse pubblico.