Quali oneri hanno i soggetti inadempienti a una convenzione di lottizzazione?

Recentemente il T.A.R. della Toscana si è pronunciato su una controversia nata tra un privato, assistito dallo studio Lessona, e un Comune a seguito di una convenzione di lottizzazione. Il Comune aveva approvato un piano di lottizzazione a cui ha fatto seguito la sottoscrizione della relativa convenzione urbanistica tra l’Ente e i proprietari dell’area. A scomputo dei relativi oneri, questi ultimi erano tenuti a realizzare le opere di urbanizzazione e, quindi, a cederle gratuitamente al Comune.

I privati proprietari erano risultati in parte inadempienti e, pertanto, il Comune aveva ottenuto dal T.A.R., con sentenza definitiva, l’autorizzazione ad accedere alle aree interessare per l’esecuzione in danno delle opere e la condanna dei lottizzanti al pagamento della somma necessaria.

A questo punto, date le pessime condizioni di manutenzione di una strada che attraversa l’area della lottizzazione, con propria ordinanza contingibile e urgente, il Sindaco, in forza della suddetta convenzione di lottizzazione, ha ingiunto ai privati di provvedere entro trenta giorni a effettuare gli interventi previsti dalla relazione tecnica del Comune. A fronte della perseverante inerzia dei privati l’Amministrazione ha disposto l’esecuzione in danno delle opere di messa in sicurezza.

Questi provvedimenti sono stati impugnati da uno dei privati che ha lamentato, fra le altre cose, che l’intervento non avrebbe potuto essergli imposto in quanto le opere indicate nell’ordinanza non rientrano nella sua proprietà e che comunque non vi era titolo nemmeno in forza della convenzione di lottizzazione, poiché “il Comune era già stato autorizzato dal giudice ad accedere all’area per eseguire o completare le opere di urbanizzazione in danno dei lottizzanti”. Inoltre il ricorrente ha eccepito il fatto di aver subito un vulnus nel suo diritto al contradditorio dal momento che il Comune ha omesso di comunicargli l’avvio del procedimento finalizzato alla messa in sicurezza della strada.       

Il T.A.R., alla luce dell’entità dei lavori, tutt’altro che minimi interventi per la messa in sicurezza dell’area, quanto piuttosto consistenti in uno stabile rifacimento della strada in questione (ossia in una vera e propria opera di urbanizzazione) ha ritenuto fondate le eccezioni del ricorrente. Infatti, i lottizzanti erano già stati condannati a corrispondere le somme necessarie alla esecuzione degli interventi e, sebbene fossero necessarie alcune integrazioni e che non tutti avessero corrisposto il dovuto, il TAR ha affermato che gli oneri per gli interventi realizzati sulla strada avrebbero dovuto essere sostenuti dal Comune e che è inammissibile prevedere nuovi obblighi a carico dei lottizzanti.

Per queste ragioni il Collegio ha accolto il ricorso e ha annullato i provvedimenti impugnati.

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