Il mancato conferimento della posizione organizzativa senza una adeguata motivazione è causa di danno da perdita di chance?

La Cassazione – Sezione lavoro ha recentemente stabilito che, in mancanza di una motivazione adeguata nell’assegnazione di un incarico di Posizione Organizzativa (oggi “incarico di Elevata Qualificazione”), il dipendente che non risulti destinatario dello stesso, ma che dimostri di avere esperienza e competenze superiori rispetto al soggetto prescelto, può chiedere il risarcimento del danno per perdita di chance.

La vicenda trae origine da una procedura di selezione per una P.O. in un’Amministrazione Comunale a cui ha partecipato un lavoratore che, nonostante fosse in possesso di esperienze e competenze specifiche nelle materie oggetto dell’incarico, non era risultato assegnatario dello stesso, il quale era stato attribuito ad altro dipendente, meno dotato sotto il profilo esperienziale e delle conoscenze.

Il dipendente escluso – assistito giudizialmente dal nostro Studio Legale – ha quindi impugnato la decisione dell’Ente innanzi al Giudice del Lavoro e, dopo aver visto respingere la propria domanda risarcitoria, ha agito innanzi alla Corte d’Appello per la riforma della sentenza di primo grado.

Il giudizio di secondo grado, conclusosi favorevolmente per il lavoratore, ha visto la condanna del Comune resistente al risarcimento danni da perdita di chance, e ciò sul presupposto che il Comune non avrebbe adeguatamente motivato la scelta del candidato destinatario dell’incarico, né avrebbe compiuto una corretta comparazione tra gli aspiranti.

Avverso tale decisione l’Ente territoriale ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo, in primis, che il lavoratore in questione non avrebbe perso alcuna opportunità essendo stato regolarmente valutato durante la selezione e, poi, lamentando l’inclusione della retribuzione di risultato nella somma risarcitoria riconosciutagli dal Giudice di Appello.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, riconoscendo che la mancanza di una motivazione chiara e comparativa per l’assegnazione dell’incarico di P.O. abbia effettivamente leso il diritto del ricorrente e giustificato, pertanto, il risarcimento del danno a titolo di perdita di chance. Ferma restando la discrezionalità della P.A. nella scelta finale del candidato, occorre infatti una motivazione esplicita e giustificata a sostegno della decisione assunta, frutto di una comparazione effettiva tra i candidati ed ispirata all’equità nella valutazione degli stessi. Tale obbligo deriva dai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione. In sintesi, la valutazione comparativa tra i candidati sulla base delle loro qualifiche professionali, esperienze pregresse ed attitudini specifiche è obbligatoria anche in assenza di una procedura formale di concorso ed è finalizzata a garantire una scelta trasparente e ragionevole.

Alla luce di tali principi, la Suprema Corte – dopo aver ricordato che il risarcimento del danno per perdita di chance non va a ristorare la perdita di un vantaggio economico immediato, quanto piuttosto la perdita della possibilità di conseguirlo – ha confermato la liquidazione in via equitativa del danno basandosi sulle retribuzioni che il dipendente avrebbe potuto ottenere ove tale incarico gli fosse stato assegnato, incluse le componenti variabili come la retribuzione di risultato.

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