Il TAR ha dichiarato inefficace la delibera del Comune di Firenze che bloccava gli affitti brevi nel centro storico

Un gruppo di privati ha proposto ricorso per l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Firenze n. 39/2023, pubblicata sul BURT n. 42/2023, con la quale è stata adottata la variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Firenze avente ad oggetto “Locazioni turistiche brevi” (c.d. delibera Nardella).

È del 10 luglio 2024 la sentenza del TAR che, dichiarando inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ha tuttavia affermato che tale variante non può più considerarsi efficace alla luce del nuovo Piano Operativo del Comune.

Nello specifico, con la variante in oggetto, mirata a fronteggiare gli effetti negativi del sovraffollamento turistico nel centro storico, il Comune aveva modificato gli artt. 19 e 65 delle norme tecniche di attuazione del R.U., imponendo il divieto di utilizzare gli immobili del centro come “residenza temporanea, comprensiva delle locazioni turistiche brevi […]”.

Essendo stato recentemente approvato un nuovo Piano Operativo, in cui era stata stralciata la disciplina delle locazioni turistiche brevi, il Collegio ha stabilito che la “delibera Nardella” non può più ritenersi applicabile. Una diversa lettura, infatti, determinerebbe “una almeno apparente aporia generata dall’incompatibilità fra l’assetto territoriale futuro preconizzato dalla variante al regolamento urbanistico, che prevede il divieto delle locazioni turistiche brevi, e quello preconizzato dal piano operativo, che quel divieto non prevede”. In altre parole va esclusa l’ultrattività della disciplina dettata dal R.U., dalle sue varianti e dalle relative misure di salvaguardia del centro storico fiorentino dal momento che non si riscontra alcuna compatibilità con il nuovo Piano Operativo che, sebbene non ancora efficace perché manchevole della verifica di conformazione e adeguamento al piano paesaggistico regionale, “produce a sua volta misure di salvaguardia a tutela degli obiettivi di sviluppo perseguiti”.

In tal senso, TAR ha precisato che “la scelta del Comune di approvare il P.O. sia oggettivamente incompatibile con la volontà di portare a termine il percorso della variante al R.U., a prescindere dalle ragioni addotte a sostegno dell’emendamento del Sindaco[…]”.

Il giudice amministrativo è stato tranchant là dove ha affermato che “la pianificazione urbanistica richiede scelte univoche e non tollera la coesistenza di regole contraddittorie, la cui composizione finirebbe per restare affidata a criteri arbitrari e incerti riallineamenti futuri”: devono, dunque, ritenersi cessati gli effetti della variante al R.U. e, conseguentemente, viene meno anche l’interesse all’impugnazione.