Sul divieto di prosecuzione dell’attività di recupero di rifiuti speciali disposto per inottemperanza ad una precedente diffida

Il TAR della Toscana ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Ivan Marrone per conto di un’impresa operante nel settore del recupero di rifiuti speciali contro un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività disposto nei confronti dell’impresa per inottemperanza ad una precedente diffida affermando che:

–  il divieto di prosecuzione dell’attività di recupero di rifiuti speciali  è illegittimo se non è preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, non essendo tale comunicazione surrogabile dalla precedente diffida; ciò, a maggior ragione, se tale provvedimento è adottato a distanza di molto tempo dalla diffida  e dalla comunicazione del destinatario di avervi dato ottemperanza (nel caso di specie, erano trascorsi cinque mesi);

– è illegittimo il divieto di prosecuzione dell’attività di recupero di rifiuti speciali se esso non contempla un termine per conformare l’attività alle prescrizioni imposte dall’Amministrazione.