Il Tar della Toscana ha accolto un ricorso proposto dagli Avvocati Domenico Iaria e Gabriella Mattioli con il quale è stato impugnata un’ordinanza contingibile e urgente di un Comune con la quale veniva intimata la cessazione di un’attività di cava per porre rimedio ad un asserito “allarme sociale”. Il Tar ha infatti affermato che non è legittima un’ordinanza contingibile e urgente se non sussistono situazioni di pericolo effettivo individuate tramite un’istruttoria adeguata e indcate puntualmente nella motivazione, poichè solo in presenza di detti presupposti si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente che costituiscono gli effetti propri di tali ordinanze.