Alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità dell’obbligo di impugnazione immediata delle ammissioni ed esclusioni

Il TAR Puglia ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità dell’art. 120, comma 2 bis, primo e secondo periodo, c.p.a. (comma aggiunto dall’art. 204, comma 1, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2018, n. 50), limitatamente all’onere di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione, nella parte in cui onera l’impresa partecipante alla gara ad impugnare immediatamente le ammissioni delle altre imprese partecipanti alla stessa gara, pena altrimenti l’incorrere nella preclusione di cui al secondo periodo della disposizione e laddove comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso l’aggiudicazione definitiva da parte di chi ha omesso di impugnare tempestivamente l’ammissione dell’aggiudicataria, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 103, comma 1, 111, commi 1 e 2, 113, commi 1 e 2 e 117, comma 1 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali TAR Puglia- Bari,. Ord. 20 luglio 2018, n. 1097).