Appalti pubblici: nulla la clausola contrattuale che esclude la revisione dei prezzi

Con una recente sentenza il T.A.R. Lombardia ha affermato la nullità, per contrarietà alla disciplina di legge imperativa, di una clausola contrattuale, inserita in una convenzione relativa la fornitura di gas medicinali e dei servizi di manutenzione connessi in favore degli enti del servizio sanitario, che aveva escluso la revisione del corrispettivo dell’appalto.  

Nel caso di specie, trattandosi di un contratto stipulato da un “soggetto aggregatore”, troverebbe infatti applicazione l’art. 1 comma 511 della Legge n. 208/2015, espressamente fatto salvo dall’art. 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti pubblici. 

Tale norma ammette una revisione del corrispettivo qualora si sia verificata una variazione del valore dei beni, che abbia cagionato una variazione del prezzo non inferiore al dieci per cento e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, come accertato dall’autorità indipendente preposta alla regolazione dello specifico settore oggetto del contratto oppure, in mancanza, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm).

Per queste ragioni, il Collegio, affermata la nullità della clausola contrattuale in questione, ha ritenuto la stazione appaltante munita del potere di revisione e, conseguentemente, tenuta ad esaminare “nel merito” l’istanza di revisione formulata dall’aggiudicatario.

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