Con una recente sentenza, il T.A.R. Toscana ha ribadito il confine tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria in materia di provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto il ripristino della viabilità stradale nel caso in cui sia controversa la natura della strada.
In specie, l’eccezione di difetto di giurisdizione era stata sollevata in relazione ad un’ordinanza comunale con la quale era stata disposta la rimozione di massi che ostacolavano il pubblico transito su una strada che il ricorrente sosteneva essere di proprietà privata.
Per risolvere la questione sollevata, il T.A.R., richiamando due sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 1624/2010 e Cass. SS.UU. n. 26897/2016), ha ricordato che la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando l’oggetto del procedimento è costituito dall’accertamento del diritto di proprietà o dalla verifica della sussistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata.
Viceversa, quando al giudice sia richiesto di sindacare la legittimità del procedimento di formazione di un provvedimento amministrativo e di controllare l’esistenza dei presupposti dello stesso, ad avviso del TAR Toscana, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
Per queste ragioni, il Collegio ha confermato la propria giurisdizione.